Cosa devi sapere
- Da dove si comincia
- Il permesso di soggiorno
- Il contratto
- Inps
- La retribuzione
- Calendario delle scadenze
- Organizzare il lavoro di cura
- Feste, vacanze, riposo
- Malattia della badante
- Matrimonio e maternità
- Come chiudere il rapporto di lavoro
Da dove si comincia
- Le tappe per l'assunzione
- La scelta
- I documenti
- Le comunicazioni
- Comunicazioni: il contratto di soggiorno (Modello Q)
- La badante nel paniere Istat
- L'assegno sociale
Le tappe per l'assunzione
Vediamo ora di percorrere insieme le tappe che il datore di lavoro deve fronteggiare nel momento in cui decide di assumere un'assistente familiare – o badante – assicurando che non è un'impresa "ardua" ma che è bene rispettare i pochi ma indispensabili passaggi chiave. Ecco i 5 punti più importanti.
1. verificare i documenti della lavoratrice (italiana, di Paese comunitario o extraUe);
2. definire le mansioni da svolgere;
3. contrattare le condizioni del compenso;
4. concludere, per iscritto, un contratto di lavoro;
5. dare comunicazione dell'assunzione all'Inps e (se la lavoratrice è extracomunitaria) allo Sportello Unico per l'Immigrazione.
La scelta
La ricerca di un'assistente familiare ancora oggi è affidata nella maggior parte dei casi al cosiddetto passaparola tra parenti, amici, o chiedendo alle parrocchie e solo di recente tramite l'Albo delle Assistenti Familiari che è stato istituito in alcune Regioni, Province e Comuni. Stabilito il contatto con la futura lavoratrice, consigliamo di effettuare un colloquio chiaro nel quale vengano esplicitati i bisogni della famiglia e in particolare della persona non autosufficiente e valutate le aspettative della candidata. Da un dialogo trasparente parte il percorso che porta una famiglia ad assumere una badante. Nella fase di selezione si devono vagliare attentamente le caratteristiche e le referenze. È bene chiarire da subito le proprie necessità e, allo stesso tempo, ascoltare quelle della persona che ci si trova davanti. Solo se si riesce a stabilire un feeling si può passare allo step successivo, ossia quello dell'assunzione.
I documenti
Tutte le lavoratrici domestiche, italiane e straniere, al momento dell'assunzione devono consegnare al datore di lavoro una copia:
- dei documenti assicurativi e previdenziali (se sono già iscritti all'Inps e hanno già il relativo "codice");
- del documento di identità personale non scaduto (carta di identità, passaporto, patente o altro documento analogo);
- di eventuali diplomi o attestati professionali specifici;
- del codice fiscale, da comunicare all'Inps per il versamento dei contributi.
Documenti aggiuntivi servono se la lavoratrice è cittadina extraUE:
- il possesso del permesso di soggiorno.
Le comunicazioni
Il datore di lavoro domestico, il giorno antecedente all'assunzione, deve inoltrare la comunicazione di inizio rapporto (COLD-ASS) alla Sede INPS competente per zona di residenza; tale comunicazione ha efficacia anche nei confronti del Centro per l'impiego e dell'Inail. Lo stesso vale in caso di proroga, trasformazione o cessazione del rapporto di lavoro (COLD-VAR), anche se con tempistiche diverse (entro cinque giorni dalla data dell'evento). La Comunicazione obbligatoria all'Inps può essere inviata in via telematica o avvalendosi del Contact Center al numero 803.164 o con modulo cartaceo da inviare con raccomandata A/R all'Inps. In caso di convivenza, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione (entro 48 ore) all'autorità di pubblica sicurezza o, in mancanza, al Sindaco.
Si preannuncia che dal 2011 le comunicazioni (iscrizione e variazione) all'Inps, potranno essere inviate dalle famiglie solo per via telematica (www.inps.it), autonomamente con il proprio computer o avvalendosi dell'intermediazione di un patronato o tramite gli uffici Assindatcolf, oppure al contat-center tramite pre-identificazione (accesso con il proprio Pin). Non sarà, quindi, più possibile presentarsi allo sportello di zona.
Il Modello Q
Se il lavoratore è extracomunitario e ha un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, le comunicazioni non sono terminate, infatti, si deve compilare il contratto di soggiorno (Mod. Q), e inviarlo entro 5 giorni allo Sportello Unico a mezzo raccomandata A/R. Il Modello Q è un documento che contiene alcune informazioni fondamentali: il contratto di categoria, il livello, le mansioni, l'orario, la retribuzione, la durata del rapporto, nonché l'impegno del datore di lavoro a indicare i dati relativi all'alloggio (previa richiesta di idoneità alloggiativa) e al pagamento delle spese di rimpatrio del lavoratore. È necessario comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
La badante nel paniere Istat
Nell'anno 2010 è stata inserita nel Paniere dei consumi anche la badante. Tale figura professionale che incide nel bilancio di molte famiglie, consente, a fronte delle carenze del welfare statale, di assicurare agli anziani e ai disabili un'esistenza dignitosa all'interno dell'ambiente rassicurante della propria casa.
L'assegno sociale
L'importo dell'assegno sociale, che annualmente subisce variazioni in base al costo della vita, è un riferimento importante per gli stranieri in Italia, infatti il suo importo è il parametro economico più utilizzato dalla normativa sull'immigrazione. A esempio per rinnovare il permesso di soggiorno per lavoro è necessario un reddito annuo non inferiore all'importo dell'assegno sociale, per richiedere il ricongiungimento familiare è richiesto un reddito pari almeno all'assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare che si vuole ricongiungere.
Il permesso di soggiorno
- Il permesso di soggiorno
- In attesa del primo "permesso"
- Il rinnovo del documento
Il permesso di soggiorno
Se l'assistente familiare è di nazionalità straniera, il datore di lavoro prima di assumere deve farsi consegnare una copia del permesso di soggiorno e verificare che lo stesso sia idoneo allo svolgimento di attività di lavoro subordinato. A titolo esemplificativo, possono essere assunti i lavoratori extraUe in possesso di permesso di soggiorno per motivi: di lavoro subordinato, di attesa occupazione, familiari, di studio (in questo caso nel limite massimo di 20 ore settimanali), ecc.
Non è possibile, invece, assumere un lavoratore sprovvisto del permesso di soggiorno. In questo caso, il Testo Unico sull'immigrazione stabilisce che: «Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno … omissis …, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato».
Il primo "permesso"
Se la straniera entrata in Italia attraverso il "decreto flussi" (l'ultimo risale al 2007) è ancora in attesa del primo permesso di soggiorno, può comunque essere assunta da una famiglia come assistente familiare, a patto che vengano rispettate alcune condizioni. In particolare, è necessario che la lavoratrice:
- abbia richiesto il permesso allo Sportello Unico immigrazione (Prefettura) entro otto giorni dall'ingresso;
- abbia sottoscritto presso lo Sportello Unico il contratto di soggiorno per lavoro subordinato con il datore che a suo tempo aveva presentato domanda;
- sia in possesso della ricevuta postale dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso;
- sia in possesso del codice fiscale italiano.
Se per la straniera è stata presentata "domanda di emersione" nel settembre 2009 e non è ancora stata definita la procedura con la firma del contratto di soggiorno in Prefettura, la lavoratrice non potrà essere assunta da una famiglia diversa da quella che ha presentato la domanda.
Il rinnovo del documento
Le lavoratrici straniere devono ricordarsi di rinnovare per tempo il permesso di soggiorno, per evitare che il documento scada. Il rinnovo va effettuato almeno 30 giorni prima della scadenza, ad eccezione:
- del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato (almeno 90 giorni prima della scadenza);
- del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato (almeno 60 giorni prima della scadenza).
La domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro deve essere presentata presso gli uffici postali allo "Sportello AMICO".
Il contratto
- Il contratto di lavoro
- L'inquadramento
- Le tipologie
- Lavoro accessorio: i voucher
Il contratto di lavoro
Stabiliti i termini dell'accordo tra le parti deve essere stipulato, il contratto di lavoro che contiene tutte le condizioni concordate verbalmente, che verrà firmato e scambiato tra le parti. Al suo interno vanno specificati la data di assunzione, la durata della prova, il livello di inquadramento della lavoratrice, l'orario di lavoro, l'esistenza o meno della convivenza e, in tal caso, il giorno di riposo settimanale. Vanno inserite nella lettera anche l'individuazione del periodo in cui godere le ferie annuali, la retribuzione concordata, il luogo di effettuazione della prestazione lavorativa nonché la previsione di eventuali trasferte al seguito della famiglia.
L'inquadramento
Il contratto collettivo prevede l'inquadramento di diverse figure, dall'addetta alle pulizie all'aiuto in cucina, dal giardiniere alla baby sitter fino all'assistente di persone non autosufficienti. In base alla mansione svolta il dipendente verrà inquadrato nel corrispondente livello: i lavoratori che si occupano delle cose (colf, addetti alle pulizie, maggiordomo, ecc) sono inquadrati nei livelli che vanno da A a D, mentre i lavoratori che si occupano dell'assistenza a persone sono inquadrati ai livelli S (super). Per esempio, come spiegano gli operatori di Assindatcolf, le assistenti a non autosufficienti appartengono al livello C super, e se in possesso anche di attestati professionali devono essere inquadrate al livello D super.
Le tipologie di orario e di contratto
In base alle esigenze della famiglia e della persona da assistere si può scegliere l'orario e la tipologia di contratto che fa al caso proprio. Si può ricorrere a un contratto a ore o in regime di convivenza a tempo pieno oppure a tempo parziale, senza dimenticare che è possibile assumere personale che svolga esclusivamente assistenza notturna o anche per garantire la sola presenza nella fascia tra le 21 e le 8 di mattina. Oltre alla classica assunzione a tempo indeterminato, è possibile stipulare, qualora sussistano oggettivi motivi, un contratto a tempo determinato, che può essere rinnovato fino alla durata complessiva di tre anni; oppure un contratto di lavoro ripartito, che prevede l'assunzione di più lavoratori per lo svolgimento di un'unica prestazione.
Al bisogno è possibile utilizzare la forma del lavoro accessorio, previsto esclusivamente per le prestazioni occasionali e saltuarie, retribuibile attraverso i voucher prepagati.
Lavoro accessorio: i "buoni lavoro"
Il lavoro occasionale di tipo accessorio può essere utilizzabile anche per il settore domestico. Tale forma si prefigge di regolamentare quelle prestazioni che non sono riconducibili a contratti di lavoro dipendente, in quanto svolte in modo "saltuario e non continuativo". E' possibile ricorrervi quando il datore deve affrontare un'esigenza particolare, come a esempio sostituire un dipendente in ferie, senza in seguito necessitare della collaborazione del lavoratore. Lo strumento di pagamento del lavoro accessorio è costituito dai "buoni lavoro" (Voucher) il cui importo può essere di 10 euro, 20 euro o di 50 euro.
Inps
- Le novità dell'Inps
- Ulteriori novità: la Cas.sa.Colf
- Le fasce contributive previste dall'Inps
Le novità dell'Inps
Il pagamento dei contributi obbligatori va effettuato utilizzando i bollettini precompilati, che vengono inviati al domicilio del datore di lavoro dall'Inps, avvalendosi degli sportelli postali o di quelli bancari o dei tabaccai convenzionati. Inoltre, il versamento può essere effettuato on-line tramite il sito dell'Inps oppure i siti delle banche che hanno aderito al servizio "Reti Amiche". Nel caso le ore da versare siano differenti da quelle riportate sui bollettini precompilati si può procedere al versamento utilizzando il bollettino in bianco. Attenzione. Le modalità sopra esposte sono valide, tuttavia l'Inps preannuncia che nel 2011 (forse già dal primo trimestre) molte attività saranno gestite solo telematicamente, come le domande di assunzione dei lavoratori domestici e il pagamento dei contributi, che avverrà tramite i M.A.V. (Avviso Mandato Versamento), inizialmente inviati a casa dei datori dall'Istituto e successivamente disponibili solo sul sito www.inps.it.
La Cas.sa.Colf
Assindatcolf, associazione datori di lavoro domestico, informa che, sempre utilizzando il bollettino di conto corrente per il pagamento trimestrale dei contributi obbligatori Inps, deve essere versato il contributo di assistenza contrattuale utilizzando il Modello F2.
Dal 1° luglio 2010, infatti, è attiva la Cas.sa.Colf.
Le assistenti familiari potranno, ora, beneficiare di una "Indennità giornaliera in caso di ricovero e di convalescenza successiva al ricovero" e di un "Rimborso delle spese sostenute per tickets di Alta Specializzazione".
Sono previste delle prestazioni anche per i datori di lavoro che potranno accedere alla copertura di una "Assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)".
Potranno ottenere le prestazioni, i dipendenti e i datori di lavoro, che saranno in regola con il versamento dei contributi di assistenza contrattuale.
Il contributo è stabilito nella misura oraria complessiva di € 0,03 (€ 0,02 a carico dei datori e € 0,01 a carico dei lavoratori).
Le fasce contributive previste dall'Inps
L'incidenza dei contributi varia in funzione della "retribuzione oraria effettiva" per i rapporti di lavoro fino alle 24 ore settimanali (3 fasce contributive), nel caso invece di un impegno complessivo superiore alle 24 ore settimanali, come spesso accade per le badanti, la tariffa applicata è indipendente dalla retribuzione. Il sito dell'Inps (www.inps.it) permette di fare i calcoli in modo estremamente semplice e anche di effettuare il versamento in via telematica.
La retribuzione
- Il prospetto paga e certificazione dei compensi
- Agevolazioni fiscali per i datori di lavoro
- La regolarità contributiva
- La retribuzione
- La retribuzione globale di fatto
- La retribuzione oraria effettiva
- Ecco gli esempi elaborati da Assindatcolf
- La tredicesima
- Il calcolo della tredicesima
Prospetto e certificazione dei compensi
Il contratto collettivo prevede la predisposizione mensile di un prospetto paga in duplice copia (una per la lavoratrice firmata dal datore di lavoro, e l'altra per il datore di lavoro firmata dalla lavoratrice) in cui sono riportate e quantificate tutte le "voci" della retribuzione (retribuzione base, vitto e alloggio, eventuale superminimo, scatti di anzianità, lavoro straordinario, festività, ferie e tredicesima). Il prospetto paga permette di tutelarsi in caso di controversie. Su richiesta del lavoratore può essere rilasciata, entro fine marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una dichiarazione delle somme erogate dal datore di lavoro (un attestato sostitutivo del Cud). La dichiarazione dovrà essere utilizzata dal dipendente per i propri adempimenti fiscali e dai cittadini extraUE nel rinnovo del permesso di soggiorno.
Agevolazioni fiscali
Assindatcolf informa che i datori di lavoro delle colf, badanti e baby sitter possono avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per il settore domestico. Infatti, è possibile fruire della deduzione dei contributi Inps versati nell'anno per il proprio collaboratore, fino a un massimo di 1.549,37 euro. Chi impiega una badante, se il reddito annuo complessivo non supera i 40mila euro, può detrarre dall'Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza, per un importo annuo non superiore a 2.100 euro. In pratica, su una spesa di ammontare pari o superiore a 2.100 euro, si può avere diritto a una detrazione Irpef massima di 399 euro (19% di 2.100). Per ulteriori informazioni: www.assindatcolf.it.
La regolarità contributiva
L'obbligo contributivo assicura alle colf e alle badanti la copertura assicurativa e previdenziale erogata dall'Inps, che va dalla maternità alla copertura per infortunio, dagli assegni di sostegno al reddito fino alla pensione. Il ritardato pagamento comporta l'applicazione di sanzioni da parte dell'Istituto. Il contributo della cas.sa.colf (cod. F2) va inserito nel versamento dei contributi Inps indicando nel campo importo il valore risultante dalla moltiplicazione delle ore retribuite per il contributo orario pari a € 0,03.
La retribuzione
Nello stabilire il compenso, le parti devono concordare una retribuzione non inferiore ai minimi retributivi fissati dal CCNL e rivalutati annualmente. Per controllare i minimi retributivi aggiornati si può consultare il sito www.assindatcolf.it, nella pagina tabelle retributive.
Lo stipendio è composto da diversi elementi: la retribuzione minima contrattuale, le eventuali indennità di vitto (per le prestazioni uguali o superiori a sei ore giornaliere) e di vitto e alloggio per le convivenze, gli scatti di anzianità che maturano ogni due anni di servizio, l'indennità di funzione (solo per il livello DS) e l'eventuale superminimo.
Gli operatori di Assindatcolf ricordano che la retribuzione è espressa in valori orari per i lavoratori ad ore e in valore mensile per coloro che prestano l'attività lavorativa in regime di convivenza.
La retribuzione globale di fatto
Spesso il contratto nazionale di lavoro, nel dare istruzioni per effettuare alcuni conteggi (es. ferie, tredicesima, TFR), fa riferimento alla retribuzione globale di fatto che indica due elementi:
- la retribuzione pattuita con il lavoratore (che deve essere sempre uguale o superiore ai minimi sindacali);
- l'indennità di vitto e alloggio per i lavoratori conviventi, e limitatamente al vitto, per quelli a ore con un orario uguale o superiore a sei ore giornaliere - che costituisce una forma di retribuzione in natura - il cui valore convenzionale è aggiornato annualmente (tabella F del Ccnl settore domestico).
Perciò, questo valore diventa rilevante nei periodi in cui la retribuzione non viene erogata, per esempio, durante il periodo di ferie, nella tredicesima, nella malattia. Ma dell'indennità sostitutiva di vitto e alloggio (pranzo e/o colazione più alloggio, per un totale giornaliero di 4.99 euro nel 2010) si tiene conto anche ai fini del calcolo dei contributi e del trattamento di fine rapporto (TFR). Per i valori aggiornati si consiglia di consultare il sito www.assindatcolf.it.
La retribuzione oraria effettiva
La retribuzione oraria effettiva che serve ad identificare la tariffa da applicare nel conteggio dei contributi Inps è data dalla somma della retribuzione oraria convenuta più la quota di tredicesima ed eventuale vitto e alloggio. Per un lavoratore ad ore si parte dalla sua retribuzione oraria pattuita, mentre, per un convivente che riceve un compenso mensile, per calcolare la retribuzione "oraria" convenuta, occorre dividere lo stipendio per il numero delle ore lavorate nel mese.
Esempi elaborati da Assindatcolf
Esempio 1.
Se il lavoratore lavora 54 ore a settimana e percepisce una retribuzione di 728,91 euro al mese e l'indennità di vitto e alloggio (147,90 euro), occorre dividere la retribuzione globale di fatto (876.81 euro) per le ore lavorate in un mese (54 ore × 52 : 12 = 234 ore al mese). Dunque 876,81/234= 3,75 euro. A tale importo va aggiunta la tredicesima mensilità per arrivare alla retribuzione oraria effettiva su cui misurare i contributi.
Esempio 2.
Se il lavoratore percepisce una retribuzione oraria di 8 euro e lavora 4 ore al giorno per 5 giorni a settimana, occorre dividere la retribuzione oraria per 12 (8/12=0,67) per conoscere l'importo della tredicesima (8,00+0,67=8,67) da aggiungere alla retribuzione convenuta per avere la retribuzione oraria effettiva su cui misurare i contributi.
La tredicesima
Alle lavoratrici domestiche spetta una mensilità di retribuzione globale di fatto aggiuntiva, che deve essere corrisposta entro il mese di dicembre, in occasione del Natale. Il diritto all'importo integrale viene acquisito dopo il primo anno di lavoro, al di sotto del quale andranno corrisposti come "tredicesima" tanti dodicesimi di mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro. La mensilità aggiuntiva matura anche durante i periodi di assenza della badante per malattia, infortunio sul lavoro e maternità.
Il calcolo della tredicesima
Con l'aiuto del sindacato dei datori di lavoro, vediamo due esempi di calcolo della tredicesima mensilità (o gratifica natalizia) per colf e badanti.
Esempio 1
Per la badante convivente con paga mensile di 885,10 euro e con l'indennità di vitto e alloggio di 147,90 euro, assunta il 1° luglio 2010, la tredicesima non spetta intera ma è pari a 6 dodicesimi (es: 885.10 + 147.90 x 6/12=516.50).
Esempio 2
Alla colf o badante con paga oraria di 10 euro e orario contrattuale di 20 ore settimanali, assunta il 1° gennaio 2008, la tredicesima spetterà intera.
Ecco il calcolo:
la paga settimanale = 10 euro x 20 ore = 200 euro
paga annua = 200 euro x 52 ore = 10.400 euro
tredicesima = 10.400 euro/12 mesi = 866,67 euro.
Calendario delle scadenze
- Scadenzario del datore di lavoro
- Il primo versamento dei contributi Inps
- Primo trimestre
- Secondo trimestre
- Terzo trimestre
Scadenzario
Un piccolo promemoria per fissare dall'inizio le scadenze che il datore di lavoro dovrà rispettare nell'anno.
Gennaio: predisposizione prospetto paga e versamento dei contributi Inps e Cas.sa.Colf;
Febbraio: predisposizione prospetto paga;
Marzo: predisposizione prospetto paga e certificazione della retribuzione;
Aprile: predisposizione prospetto paga e versamento dei contributi Inps e Cas.sa.Colf;
Maggio: predisposizione prospetto paga;
Giugno: predisposizione prospetto paga, eventuale godimento del periodo di ferie e versamento dei contributi Inps e Cas.sa.Colf;
Luglio: predisposizione prospetto paga e eventuale godimento del periodo di ferie;
Agosto: predisposizione prospetto paga e eventuale godimento del periodo di ferie;
Settembre: predisposizione prospetto paga e eventuale godimento del periodo di ferie;
Ottobre: predisposizione prospetto paga e versamento dei contributi Inps e Cas.sa.Colf;
Novembre: predisposizione prospetto paga;
Dicembre: predisposizione prospetto paga e tredicesima mensilità.
Il primo versamento dei contributi Inps
Ricordiamo a coloro che già hanno delle badanti che la prima scadenza dell'anno è lunedì 10 gennaio 2011. È questo infatti il primo appuntamento con l'Inps per versare i contributi del quarto trimestre 2010. Le famiglie o coloro che assumono un'assistente familiare sono tenuti al versamento dei contributi in misura delle ore lavorate nel periodo in cui viene prestata l'attività lavorativa. Gli altri versamenti Inps dovranno essere effttuati ad aprile, a giugno e a ottobre.
Primo trimestre
Lunedì 11 aprile 2011 scade il termine per pagare i contributi previdenziali all'Inps e il contributo di assistenza contrattuale alla Cas.sa.Colf (Modello F2) per il primo trimestre dell'anno. Sia nell'ipotesi di conferma delle procedure attuali, sia nel caso dell'avvio di forme differenti di pagamento, è bene sapere che il versamento può essere effettuato anche on-line tramite il sito dell'Inps, i siti delle banche che hanno aderito al servizio "Reti Amiche" oppure presso i tabaccai convenzionati.
Secondo trimestre
Lunedì 11 luglio è il turno del versamento per il secondo trimestre 2011. Sia nell'ipotesi di conferma delle procedure attuali, sia nel caso dell'avvio di forme differenti di pagamento, è bene sapere che il versamento può essere effettuato anche on-line tramite il sito dell'Inps, i siti delle banche che hanno aderito al servizio "Reti Amiche" oppure presso i tabaccai convenzionati.
Terzo trimestre
Il 10 ottobre 2011 scade il termine per il pagamento dei contributi relativi al terzo trimestre dell'anno. Sia nell'ipotesi di conferma delle procedure attuali, sia nel caso dell'avvio di forme differenti di pagamento, è bene sapere che il versamento può essere effettuato anche on-line tramite il sito dell'Inps, i siti delle banche che hanno aderito al servizio "Reti Amiche" oppure presso i tabaccai convenzionati.
Organizzare il lavoro di cura
- La prova
- L'orario di lavoro
- Se si cambia comune
- Gli straordinari
- Assistenza notturna
- Presenza notturna
La prova
Per verificare se l'assistente familiare che si è proposta è la persona adatta a svolgere le mansioni richieste, l'articolo 13 del Ccnl prevede un periodo di prova che varia in funzione del livello di inquadramento. Per le lavoratrici inquadrate nel livello D super (assistenti a persone non autosufficienti formate) sarà di 30 giorni di lavoro effettivo, mentre per gli altri livelli è previsto un periodo di prova di 8 giorni di lavoro effettivo. Al termine della prova se la lavoratrice non riceve disdetta può considerarsi automaticamente confermata. La "prova" vale a tutti gli effetti anche ai fini dell'anzianità. Durante il periodo di prova il rapporto può essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti, senza preavviso, ma con il pagamento in favore del lavoratore del corrispettivo del lavoro prestato. Le parti non possono stabilire un periodo di prova superiore a quello stabilito dal Ccnl.
L'orario di lavoro
L'orario va sempre definito in anticipo con il lavoratore. L'assistente familiare si considera a servizio intero se lavora per 10 ore giornaliere e convive con la famiglia che le offre, oltre la retribuzione pattuita, anche vitto e alloggio. Il contratto nazionale fissa per le lavoratrici conviventi un limite massimo di 10 ore giornaliere (non consecutive) e di 54 ore settimanali. E' prevista la possibilità di concordare il recupero di eventuali ore non lavorate, fino a un massimo di due ore giornaliere. La badante è tenuta a effettuare le cure personali e delle proprie cose al di fuori dell'orario di lavoro. La lavoratrice a ore può effettuare un massimo di 40 ore settimanali, distribuite su 5 oppure 6 giorni, con un limite massimo di 8 ore giornaliere non consecutive.
Se si cambia comune
Può succedere che, per ragioni lavorative o personali, il datore di lavoro sia costretto a trasferirsi in altro comune. Se il datore ha intenzione di portare con sé la lavoratrice, deve avvisarla in forma scritta almeno 15 giorni prima del trasloco. Qualora la lavoratrice accetti, per i primi 15 giorni di lavoro nel nuovo comune le andrà corrisposta una diaria aggiuntiva pari al 20% della retribuzione globale di fatto. Inoltre, il datore di lavoro dovrà farsi carico di rimborsare (o di anticipare) le spese di viaggio e di trasporto degli effetti personali della lavoratrice. Nel caso in cui la badante non accetti il trasferimento in una nuova città, ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, ove non siano stati rispettati i termini della comunicazione.
Gli straordinari
L'articolo 16 del Contratto Collettivo regola il lavoro straordinario, ossia la prestazione fornita oltre le regolari ore giornaliere o settimanali. Lo straordinario è compensato con la retribuzione globale di fatto oraria, maggiorata del 25% se è prestato dalle 6 del mattino alle 22; del 50% se è prestato dalle 22 alle 6 e del 60% se è prestato di domenica o in un altro giorno festivo, del 40% se effettuato nelle 12 ore di riposo non domenicale. Per i lavoratori a ore, agli straordinari tra le 40 e le 44 ore settimanali eseguiti tra le 6 e le 22 si applica la maggiorazione del 10%. In ogni caso, il datore è tenuto a richiedere alla lavoratrice le ore di straordinario con almeno un giorno di anticipo, salvo casi di emergenza o di particolari e impreviste necessità.
Assistenza notturna
L'assistenza notturna è quella formula contrattuale, che prevede la possibilità di assumere personale non infermieristico per svolgere esclusivamente prestazioni assistenziali discontinue notturne ad anziani, bambini o ammalati. In questo caso la durata dell'orario di lavoro deve essere interamente collocata nella fascia tra le ore 20 e le ore 8 e il datore di lavoro ha l'obbligo di provvedere alla cena, a una sistemazione per la notte e alla prima colazione. Per la retribuzione minima sindacale bisogna attenersi alla Tabella D allegata al CCNL domestico (Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro domestico). Alla lavoratrice deve essere garantito un riposo di 11 ore consecutive ogni 24 ore.
Presenza notturna
La lavoratrice assunta per garantire esclusivamente la presenza notturna non presta assistenza, ma effettua solo compagnia. L'orario della presenza va dalle 21.00 alle 08.00 e la retribuzione è quella prevista alla tabella E allegata al CCNL domestico; le eventuali prestazioni diverse dalla presenza devono essere retribuite aggiuntivamente in base alla tabella B prevista per i non conviventi, per il tempo effettivamente impiegato e con le eventuali maggiorazioni.
Feste, vacanze, riposi
- Le festività
- Come si retribuiscono le festività?
- Riposi
- Assenze giustificate
- Tempo di ferie
- Il diritto alle ferie
- In vacanza con la badante
Le festività
La legge stabilisce l'elenco preciso delle giornate durante le quali la badante deve riposare, fermo restando l'obbligo della retribuzione. Si tratta di Natale e Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Festa della Liberazione, Festa del Lavoro, Festa della Repubblica, Ferragosto, Tutti i Santi e Immacolata Concezione. A queste festività nazionali va aggiunto il giorno del santo Patrono del comune dove si svolge il rapporto di lavoro. Attenzione: nel caso di prestazione lavorativa durante la festività, la retribuzione globale di fatto (retribuzione + eventuale indennità di vitto e alloggio) andrà maggiorata del 60%, così come avviene per il lavoro svolto nella domenica.
Esempi
Ecco due esempi di retribuzione che spetta in caso di festività:
Esempio 1.
Per una badante a tempo pieno (convivente) con retribuzione di 885,10 euro la festività infrasettimanale goduta non comporterà alcuna retribuzione aggiuntiva. Se la festività cade di domenica la lavoratrice avrà diritto a un riposo compensativo oppure al pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto, cioè (885,10 + 147,90 = 1033,10 : 26 = 39,73). Se la festività è invece lavorata, la retribuzione spettante è maggiorata del 60%, quindi pari a 63,57 euro.
Esempio 2.
Per una colf o badante a ore con orario di 20 ore settimanali e retribuzione oraria pari a 8,00 euro la festività goduta andrà retribuita con 1/26 della retribuzione. Il calcolo sarà il seguente: 8,00 × 20 × 52 : 12 : 26 = 26,66 euro.
Riposi
L'assistente familiare convivente con il datore di lavoro ha diritto a un riposo notturno di almeno 11 ore consecutive nell'arco della stessa giornata e a un riposo intermedio non retribuito normalmente nelle ore pomeridiane non inferiore alle 2 ore. Il riposo settimanale è invece di 36 ore e deve essere goduto nella giornata della domenica (24 ore) e in un pomeriggio infrasettimanale (12 ore).
Se la badante professa una fede religiosa che prevede la solennizzazione in un altro giorno della settimana può essere concordata la sostituzione del giorno di godimento del riposo festivo (articolo 14 del contratto collettivo) sempre nel rispetto delle esigenze di entrambe le parti. Per i dubbi relativi ai diritti e doveri il datore di lavoro può sempre contattare il numero verde di Assindatcolf: 800.162.261.
Assenze giustificate
Le lavoratrici domestiche hanno la possibilità di assentarsi dal lavoro per un motivo che va giustificato. Ecco come e quando si può godere di un permesso: permessi di breve durata retribuiti devono essere concessi alla badante per una visita medica; tre giorni lavorativi retribuiti spettano per lutto (familiari conviventi o parenti entro il 2° grado); in caso di matrimonio spetta un congedo retribuito di 15 giorni di calendario e in caso di nascita di un figlio il lavoratore uomo ha diritto a due giorni di permesso retribuito. Inoltre, su accordo tra le parti, potranno essere concessi permessi non retribuiti.
Le ferie
Anche quello delle ferie è un argomento da mettere in chiaro subito. In quale periodo, ad esempio, è preferibile utilizzare le ferie? Questo punto in realtà viene deciso dal datore di lavoro, cioè dalla famiglia, che cerca di far coincidere le ferie con l'estate (da giugno a settembre) nel rispetto delle esigenze della dipendente. Attenzione. Le ferie devono essere godute nel corso dell'anno, ma le lavoratrici straniere possono, con il consenso della famiglia, gestirle con una certa flessibilità: possono infatti cumulare le ferie di un biennio se hanno necessità di un periodo più lungo continuativo per tornare in Patria a trovare la (propria) famiglia. All'assistente familiare deve essere corrisposta per ogni giornata di ferie 1/26 della retribuzione di fatto mensile, e se fruisce di vitto e alloggio va corrisposto il compenso sostitutivo convenzionale.
Il diritto alle ferie
Anche la badante va in vacanza. Il contratto collettivo è chiaro: per "ferie" si intende un periodo di riposo, libero da attività lavorativa, che permetta all'assistente familiare il recupero delle energie fisiche e psichiche, sia nell'interesse della lavoratrice sia della persona assistita. I giorni di ferie (26 all'anno) devono quindi essere continuativi – non interrotti da giorni lavorativi - e potranno essere frazionati in non più di due periodi all'anno. Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile e non può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo che in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.
In vacanza con la badante
Capita che la famiglia voglia spostarsi in occasione delle vacanze, magari per raggiungere una località turistica o la casa al mare. Il lavoratore convivente è tenuto – laddove gli venga richiesto – a seguire il datore di lavoro o la persona alla quale presta assistenza in soggiorni temporanei. Per non rendere onerosa tale opportunità per le famiglie, è stato previsto che, qualora tale impegno sia inserito nella lettera di assunzione, al lavoratore non debba essere corrisposta alcuna indennità aggiuntiva, se non l'eventuale rimborso delle spese di viaggio sostenute personalmente dal lavoratore. In caso contrario – spiegano da Assindatcolf – al lavoratore sarà corrisposta, per tutti i giorni di trasferta, una diaria giornaliera aggiuntiva pari al 20% della retribuzione minima tabellare giornaliera.
Malattia della badante
- La malattia
- La malattia: chi paga
- In caso di ricovero
La malattia
In caso di malattia spettano alla lavoratrice (sia convivente che a ore), sulla base all'anzianità di servizio presso lo stesso datore: la conservazione del posto di lavoro, la retribuzione globale al 50% per i primi tre giorni e al 100% per i successivi. La badante è tenuta a dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro dell'assenza per malattia. Mentre per i lavoratori conviventi non è necessario presentare un certificato medico, salvo che non venga espressamente richiesto, questo documento è invece obbligatorio per le badanti non conviventi con il proprio datore di lavoro. Il certificato medico deve essere rilasciato entro il giorno successivo all'inizio della malattia e consegnato o inviato mediante raccomandata al datore entro due giorni dal rilascio.
La malattia: chi paga
A differenza degli altri lavoratori, le badanti assenti per malattia non percepiscono alcuna indennità dall'Inps, è quindi, il datore di lavoro a doversi fare carico del pagamento della retribuzione alla lavoratrice ammalata. Per i primi tre giorni di assenza la paga è ridotta alla metà, mentre per i giorni successivi la retribuzione va corrisposta per intero fino a un massimo di: 8 giorni per anzianità fino a sei mesi; 10 giorni per anzianità da sei mesi a due anni; 15 giorni per anzianità superiore a due anni. La quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio (per chi ne usufruisce) non è dovuta nel caso in cui la lavoratrice ammalata sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
Cas.sa.Colf copre il ricovero
Un aiuto arriva dalla Cas.sa.Colf: nel caso in cui il lavoratore sia ricoverato in istituti di cura pubblici o privati, ha diritto alla corresponsione di un'indennità giornaliera per ciascun giorno di ricovero successivo al 2° e per un periodo non superiore a 20 giorni per anno, inoltre, in caso di convalescenza a seguito di ricovero, il dipendente ha diritto ad una indennità giornaliera di € 20,00 per altri 10 giorni di convalescenza certificata dal medico, successiva alla dimissione dall'istituto di cura.
Matrimonio e maternità della badante
- Il congedo matrimoniale
- Maternità: i diritti della lavoratrice
- Richiesta indennità
- Maternità: obblighi del datore di lavoro
Il congedo matrimoniale
Anche le badanti si sposano. In occasione del matrimonio spetta un congedo retribuito di 15 giorni di calendario consecutivi, in tale periodo di congedo matrimoniale alla badante spettano la retribuzione in denaro e l'indennità di vitto e alloggio (se fruisce di questi benefici). La retribuzione verrà corrisposta dopo che la dipendente abbia prodotto la documentazione relativa all'avvenuto matrimonio. Durante il periodo di congedo, inoltre, la lavoratrice matura la normale anzianità di servizio.
Maternità: i diritti della lavoratrice
Colf e badanti hanno diritto, come tutte le altre lavoratrici, a godere delle assenze obbligatorie per maternità. Un periodo complessivo di 5 mesi durante il quale lo stipendio sarà sostituito da un'indennità di maternità, previo possesso dei requisiti contributivi previsti dall'Inps. L'astensione obbligatoria da diritto a ricevere un'indennità pari all'80% della retribuzione media giornaliera erogata direttamente dall'Inps comprensiva del rateo della tredicesima. L'indennità di maternità è dovuta fin dal primo giorno di assenza. Qualora la lavoratrice abbia una gravidanza a rischio potrà attivare la procedura della interdizione anticipata.
Richiesta indennità
La lavoratrice è tenuta a presentare, sia al datore di lavoro, sia alla sede Inps di residenza:
1. apposita domanda di congedo per maternità delle lavoratrici dipendenti (il modulo è disponibile presso le sedi Inps e sul sito www.inps.it), insieme al certificato medico (con mese di gestazione e data presunta del parto); questo va fatto prima dell'inizio del congedo di maternità, e in ogni caso entro il 7° mese di gravidanza;
2. entro 30 giorni dal parto, un certificato di nascita del figlio o la dichiarazione sostitutiva.
Maternità: obblighi del datore
Dall'inizio della gravidanza e fino alla cessazione del periodo di maternità la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa. Se nel contratto di assunzione è prevista la convivenza, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare l'alloggio anche nel periodo di maternità. Per la lavoratrice madre il rapporto di lavoro è solo sospeso e produce i suoi effetti in termini di anzianità e di contributi maturati.
Come chiudere il rapporto di lavoro
- I motivi della risoluzione
- Le dimissioni
- Il recesso del datore di lavoro
- Comunicazioni di fine rapporto
- Il trattamento di fine rapporto (TFR)
I motivi della risoluzione
Il rapporto di lavoro tra la famiglia e la badante può essere risolto per diverse cause: dalla naturale scadenza del termine, al licenziamento o dimissioni in periodo di prova; dalla risoluzione consensuale fino all'impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause di forza maggiore (si tratta di fatti non imputabili a nessuno dei contraenti, che rendono definitivamente impossibile la prosecuzione). Un caso particolare è rappresentato dalla morte del datore di lavoro: in questa situazione, poiché il servizio è offerto alla famiglia, è possibile che il coniuge del defunto (o un altro familiare) subentri nel rapporto di lavoro, senza causare interruzione dell'anzianità di servizio.
Le dimissioni
Se la badante intende dare le dimissioni, è tenuta al rispetto del preavviso previsto dal contratto, otto giorni di calendario o 15 giorni se l'anzianità lavorativa supera i cinque anni. il datore di lavoro può trattenere dalle competenze finali il mancato preavviso nel caso in cui la badante non rispetti i suddetti termini. In caso di giusta causa (se, per esempio, non le viene pagato lo stipendio) la badante non è tenuta al rispetto di alcun preavviso.
Il recesso del datore di lavoro
Anche il datore di lavoro, prima di interrompere il contratto, deve rispettare i termini di preavviso che ha durata variabile in funzione dell'orario di lavoro e dell'anzianità di servizio (da 8 giorni a 30 giorni). Il recesso può avvenire anche per "giusta causa", cioè per fatti di una gravità tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, dell'attività lavorativa; in questo caso alla lavoratrice non spetta alcuna indennità.
Comunicazioni di fine rapporto
Il datore di lavoro deve dare comunicazione all'Inps entro i cinque giorni successivi alla cessazione, per telefono o attraverso modulo COLD-VAR da inviare telematicamente o per posta. Entro 10 giorni, poi, il datore deve provvedere al versamento dei contributi relativi all'ultimo periodo, inserendo la data di cessazione nel conto corrente postale o nelle forme alternative di pagamento.
Il trattamento di fine rapporto
Qualunque sia il motivo della cessazione del rapporto, la badante ha diritto al trattamento di fine rapporto. Per il calcolo del TFR occorre prendere in considerazione: la retribuzione mensile, la tredicesima e -nel caso in cui il lavoratore consumi due pasti al giorno e dorma nell'abitazione del datore di lavoro - l'indennità sostitutiva del vitto e dell'alloggio.
Il lavoratore può chiedere l'anticipazione del TFR per non più di una volta all'anno e nella misura massima del 70% di quanto maturato. In caso di morte della dipendente le indennità di preavviso e il TFR vanno corrisposte al coniuge, ai figli o, se vivevano a carico della lavoratrice, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.